Alimenti e bevande (esercizi per la somministrazione)
Secondo l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in quattro categorie: tipo a), tipo b), tipo c) e tipo d): a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e di svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. La legge 25 agosto 1991, n. 287, si applica solo se, in materia, una regione o una provincia autonoma non ha emanato una propria legge.