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Apparecchi per giochi leciti

Esercitare senza la licenza prevista dall’art. 86 TULPS l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 

(art. 86 TULPS)

Sanz. amm.va da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1° T.U.L.P.S.)

P.M.R.: entro  60 gg. € 1.032,00

Autorità: Prefetto

Art. 17-ter T.U.L.P. S. (come modif. con legge 29 marzo 2001, n. 185) - 1. Quando è accertata una violazione prevista dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. 
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione. Non si dà comunque luogo nell’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

 

Secondo l’art. 17 sexies T.U.L.P.S. «per le violazioni previste dagli art. 17 bis e 221 bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Perciò se del caso, gli organi addetti al controllo possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81.

L’art. 110 TULPS prevede diverse tipologie di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento, che si distinguono in base al premio consentito:

  1. apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110, co. 6, TULPS);
    1. New slot
    2. Videolottery
  2. apparecchi che non distribuiscono vincite in denaro (art. 110, co. 7, TULPS);
    1. con distribuzione di premi consistenti in piccola oggettistica;
    2. senza distribuzione di premi;
    3. con distribuzione di tagliandi;
    4. senza introduzione di denaro.

La produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli – che organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione degli apparecchi stessi.

Giochi leciti

Si considerano idonei per il gioco lecito gli:

  1. apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110, co. 6, TULPS, vietati ai minori di anni 18) collegati all’apposita rete di proprietà dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che costituisce lo strumento necessario attraverso il quale deve essere esercitato il gioco stesso:
    1. New slot: obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio. In essi il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi. Le vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, sono erogate dalla macchina. Non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali;
    2. Videolottery (VTL): facenti parte della rete telematica, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno devono essere definiti, le caratteristiche tecniche, tra cui il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; nonchè le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati.

Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati.

New slot e Videolottery (VLT), benché nella struttura e nel design gli apparecchi (terminali) siano abbastanza simili, le differenze sono invece sostanziali. Le New slot sono apparecchi autonomi semplicemente collegate alla rete AAMS, mentre le Videolottery sono dei terminali facenti parte della rete AAMS. I terminali di Videolottery non hanno, al loro interno, una scheda di gioco ma fanno parte di una rete gestita da un server centrale nazionale. Per questo motivo non possono essere manomessi e consentono il Jackpot cumulativo. Ogni sistema di Videolottery può offrire decine di giochi diversi, tutti presenti contemporaneamente sullo stesso terminale. Le New slot, al contrario, hanno al loro interno una scheda che gestisce il gioco di ogni singola macchina. Di conseguenza le VLT erogano premi su calcolo in base nazionale e consentono Jackpot anche elevati, mentre le New slot pagano in base alle monete inserite nella singola macchina. Infine le VLT si differenziano dalle New slot in quanto accettano banconote e non erogano denaro in caso di vincita, ma stampano un ticket che può essere rigiocato o riscosso.

2.apparecchi che non distribuiscono vincite in denaro (art. 110, co. 7, TULPS):

  1. con distribuzione di premi costituiti da prodotti di piccola oggettistica: sono elettromeccanici, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro. Possono distribuire direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il valore della partita;
  2. senza distribuzione di premi: sono quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore, e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
  3. con distribuzione di tagliandi: possono essere meccanici ed elettro-meccanici attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento; possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  4. senza introduzione di denaro: possono essere meccanici ed elettro-meccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro, ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati. Possono essere installati anche nell’ambito di attività di spettacolo viaggiante, autorizzate ai sensi dell’art. 69 TULPS.

 

Gioco d’azzardo

L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Quali sono gli apparecchi e congegni per gioco d’azzardo? La risposta è fornita dall’art. 110 TULPS: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall’art. 110”.

Sono sempre lecite, per espressa disposizione di legge, le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.