Esercitare senza la licenza prevista dall’art. 86 TULPS l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7
(art. 86 TULPS)
Sanz. amm.va da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1° T.U.L.P.S.)
P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00
Autorità: Prefetto
Art. 17-ter T.U.L.P. S. (come modif. con legge 29 marzo 2001, n. 185) - 1. Quando è accertata una violazione prevista dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione. Non si dà comunque luogo nell’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Secondo l’art. 17 sexies T.U.L.P.S. «per le violazioni previste dagli art. 17 bis e 221 bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Perciò se del caso, gli organi addetti al controllo possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81.
L’art. 110 TULPS prevede diverse tipologie di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento, che si distinguono in base al premio consentito:
La produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli – che organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione degli apparecchi stessi.
Giochi leciti
Si considerano idonei per il gioco lecito gli:
Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati.
New slot e Videolottery (VLT), benché nella struttura e nel design gli apparecchi (terminali) siano abbastanza simili, le differenze sono invece sostanziali. Le New slot sono apparecchi autonomi semplicemente collegate alla rete AAMS, mentre le Videolottery sono dei terminali facenti parte della rete AAMS. I terminali di Videolottery non hanno, al loro interno, una scheda di gioco ma fanno parte di una rete gestita da un server centrale nazionale. Per questo motivo non possono essere manomessi e consentono il Jackpot cumulativo. Ogni sistema di Videolottery può offrire decine di giochi diversi, tutti presenti contemporaneamente sullo stesso terminale. Le New slot, al contrario, hanno al loro interno una scheda che gestisce il gioco di ogni singola macchina. Di conseguenza le VLT erogano premi su calcolo in base nazionale e consentono Jackpot anche elevati, mentre le New slot pagano in base alle monete inserite nella singola macchina. Infine le VLT si differenziano dalle New slot in quanto accettano banconote e non erogano denaro in caso di vincita, ma stampano un ticket che può essere rigiocato o riscosso.
2.apparecchi che non distribuiscono vincite in denaro (art. 110, co. 7, TULPS):
Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati. Possono essere installati anche nell’ambito di attività di spettacolo viaggiante, autorizzate ai sensi dell’art. 69 TULPS.
Gioco d’azzardo
L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Quali sono gli apparecchi e congegni per gioco d’azzardo? La risposta è fornita dall’art. 110 TULPS: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall’art. 110”.
Sono sempre lecite, per espressa disposizione di legge, le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.