1) Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità.
2 bis) Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5 (l’avere profittato di circostanze di tempo,di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa)
(art. 640, co. 2 C.P.)
Reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,00 a € 1.549,00
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Autorità: Procura