Omessa o ritardata comunicazione all’Autorità di P.S. delle persone alloggiate entro le 24 ore successive all’arrivo, effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno
(art. 109 T.U.L.P.S.)
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00 (art. 17 TULPS)
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Autorità: Procura
Con decreto 7 gennaio 2013 (GU n. 14 del 17/1/2013) il Ministro dell’interno ha disciplinato le modalità di comunicazione dell’arrivo delle persone alloggiate. Le strutture ricettive inseriscono i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. Tale comunicazione giornaliera può avvenire:
1. con mezzi informatici/telematici, in via ordinaria;
2. mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica che impediscano la trasmissione con mezzi informatici o telematici.
Art. 19-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 “Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”
1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.