Violazione del divieto di portare con sé sui treni e nei veicoli (di altri servizi di trasporto) armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite
(art. 33 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
Ammenda da € 5.000,00 a € 10.000,00 (20)
P.M.R.: entro 60 gg. € 3.333,33 (130)
Autorità: Prefetto
(20) Il divieto non si applica agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario. La sanzione comminata dall’art. 33 del D.P.R 753 del 1980 consisteva nell’ammenda da euro 77,00 a euro 232,00 ma l’art. 1, co. 1 del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Il D.P.R. 753/1980 non è escluso dalla depenalizzazione (allegato 1 al D. Lgs 8/2016) e pertanto si deve applicare ora la sanzione amministrativa da Euro 5.000 a euro 10.000 (art. 1, co. 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016). L’autorità competente a ricevere il rapporto è individuata dall’art. 7 del D. Lgs. 8/2016.
(130) Il P.M.R non ammesso è probabilmente un effetto non previsto dal legislatore in quanto la norma consentirebbe, in astratto, il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981. Tuttavia giova rifarsi ad un principio fissato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, se il sistema di calcolo della sanzione non prevede una graduazione tra un massimo ed un minimo esclude conseguentemente l’operatività del disposto dell’art. 16 della legge 689/1981 (Cass. Civ. Sez. Lav. 22 aprile 1995, n. 4557).