Mancata esposizione su ogni apparecchio del titolo autorizzatorio
(art. 110, comma 9, lett. f) TULPS)
Sanz. amm.va da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio
P.M.R.: entro 60 gg. € 1.000,00 per ciascun apparecchio
Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli
Oltre a quanto previsto dall’art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.
L’interpretazione di questa norma crea più di un problema. La sospensione della licenza non è una sanzione accessoria, ma il periodo di sospensione è computato nell’esecuzione (o meglio scomputato dall’esecuzione) della sanzione accessoria. Peraltro, la sanzione accessoria può essere inflitta solo se la persona interessata non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (P.M.R.) Analogamente, la reiterazione può essere presa in considerazione dall’autorità competente solo in quest’ultimo caso. Sembra peraltro che la sospensione disposta dal questore sia un autonomo provvedimento, ai fini di Ordine e sicurezza pubblica, che debbono essere adeguatamente motivati.