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Apparecchi per giochi leciti

Chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi 

(art. 110 comma 9 lett. a) TULPS)

Sanz. amm.va da € 1.000,00 a € 6.000,00 per ciascun apparecchio

P.M.R.: entro  60 gg. € 2.000,00 per ciascun apparecchio

Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli

Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2, Legge 689/81 (178) (177) (180) (181)

Art. 110, comma 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. Trattandosi di confisca “necessaria”, è disposta dall’autorità competente anche nel caso di pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81.

 

Art. 110, comma 9 lett. e); nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione gli apparecchi di intrattenimento, per un periodo di cinque anni.

Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 dell’art. 110 TULPS è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, soo revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88. 

Anche in questo caso si tratta di una sanzione accessoria, che può essere applicata dall’autorità unicamente nel caso in cui la persona interessata non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (PMR) ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81.

Oltre a quanto previsto dall’art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.

L’interpretazione di questa norma crea più di un problema. La sospensione della licenza non è una sanzione accessoria, ma il periodo di sospensione è computato nell’esecuzione (o meglio scomputato dall’esecuzione) della sanzione accessoria. Peraltro, la sanzione accessoria può essere inflitta solo se la persona interessata non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (P.M.R.) Analogamente, la reiterazione può essere presa in considerazione dall’autorità competente solo in quest’ultimo caso. Sembra peraltro che la sospensione disposta dal questore sia un autonomo provvedimento, ai fini di Ordine e sicurezza pubblica, che debbono essere adeguatamente motivati.