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Effettuare concorsi a premio vietati

Effettuare concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento 

(art. 124/1 R.D.L. 1933/38) (76)

(76) La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4 dell’art. 19 della legge 449/97

Sanz. amm.va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta

P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38)

Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli

Competenza esclusiva della G. di F. (69). Sanzione edittale comunque non inferiore a € 2.582
La sanzione è raddoppiata se i concorsi e le operazioni a premio sono continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento

(69) L’art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 attribuisce competenza esclusiva alla Guardia di Finanza per l’accertamento di violazioni finanziarie punite con sanzione amministrativa. Infatti «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli uffici e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi». Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del corpo della Guardia di Finanza. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.