Nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita
(art. 515 C.P.)
Reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00 (135)
(135) Le pene stabilite dagli articoli 515,516 e 517 C.P. sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti e bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti (art. 517 bis C.P.).
Autorità: Procura
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103