Reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto ai sensi dell’articolo 380 c.p.p. (art. 10, co. 6-quater, D.L. 14/2017)
Arresto: obbligatorio, vedi nota
Arresto considerato in stato di flagranza se:
− non è stato possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica
– dalla documentazione video fotografica emerge inequivocabilmente il fatto
– compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto
(285)
(285) Art. 10, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14
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6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.