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Raccolta senza la concessione

Effettuare la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione oppure quando questa sia scaduta o sia stata revocata 

(art. 20 L. 528/82)

Multa sino a € 25.822,00 (170) 

(170)   D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. - Art. 52. Sanzioni
1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:
a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 258 a € 2.582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria delle specie corrispondente da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;
c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto congiunta con quella della multa  dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 774 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.
3. NeI casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonché nell’ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.

Procedibilità: d’ufficio
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Competenza: Giudice di pace 

D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

Art. 4. Competenza per materia

  1. Il giudice di pace è competente:
    1. per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 , primo comma, e 647 del codice penale;
    2. per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
  2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza";

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati";

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

f)  … ;

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell’articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

p)  … ;

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";

s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (N.d.A.: a norma di quanto disposto dall’art. 8, co. 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il richiamo del presente articolo si intende riferito all’art. 270-bis.1 del codice penale), 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (N.d.A.: a norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il richiamo del presente articolo si intende riferito all’art. 416-bis.1 del codice penale), e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Autorità: Procura