Utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che:
– non si muniscono di valido titolo di viaggio
– non lo convalidano all’inizio del viaggio ed a ogni singola uscita, in conformità alle prescrizioni previste dal gestore
– non lo conservano per la durata del percorso
– non lo esibiscono su richiesta degli agenti accertatori
(art. 48, co. 9 e 10, D.L. 50/2017)
Sanz. amm. pecuniaria da definirsi con legge regionale.
In assenza di legge regionale, sanzione pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a € 200,00
(art. 48, co. 11, D.L. 50/2017)
P.M.R. In assenza di legge regionale, pari alla terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa
Autorità: Regione (5)
(5) L’art. 118, 2° comma della Costituzione (come modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce che i Comuni, le Province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Può quindi avvenire che in determinate materie di competenza della regione, il rapporto debba essere inviato al Comune o alla Provincia, cui la legge regionale abbia conferito la funzione. Può anche accadere che in una regione la funzione venga conferita al Comune, in una diversa regione la medesima funzione venga conferita alla Provincia ed in una regione ancora diversa non venga affatto conferita.
L’agente che accerta una violazione di competenza della regione, dovrebbe perciò verificare se, in quella materia e in quella regione, vi sia stato conferimento di funzioni ed in caso affermativo, a quale ente sia stata attribuita la competenza.