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Armi a bordo di aeromobile. Omessa consegna e denunzia

Passeggero proveniente dall’estero, quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il quale (anche se munito di porto d’armi o di licenza di importazione), ometta di consegnare le armi e le munizioni che porti con sé sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante dell’aeromobile di arrivo 

(art. 2/b L. 684/74)

Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516,00 

Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito

Autorità: Procura

Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di P.S., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari