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Accesso di minori alle aree destinate a giochi con vincite in denaro

Titolare che consente ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi 

(art. 7 comma 8 del D.L. 158/2012)

Sanz. amm.va da € 5.000,00 a € 20.000,00 (art. 24 comma 21 del D.L. 98/2011) 

P.M.R.: entro  60 gg. € 6.666,66

Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli

Segnalazione all’autorità competente anche in caso di PMR (241) (242) 

(241)   Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni (art. 7 comma 8 del D.L. 158/2012).

(242)   Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta (art. 7 comma 8 del D.L. 158/2012)