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Affittacamere

Attività di affittacamere senza l’autorizzazione sanitaria 

(art. 231 R.D. 1265/34)

Sanz. amm. da € 20,00 a € 103,00

P.M.R.: entro 60 gg. € 34,33 (4)

(4)  A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l’operazione di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51 del D.Lgs. 25 giugno 1998, n. 213). Si tratta di un’operazione di conversione e «troncamento» dei decimali che deve essere effettuata, una volta per tutte, sulle sanzioni edittali previste in astratto dalle norme. La sanzione edittale espressa in Euro costituirà poi la base per l’applicazione della sanzione nel caso concreto.
Apparentemente è tutto chiaro, senonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la pubblicazione «Linee guida per il passaggio definitivo all’euro delle Amministrazioni Pubbliche» ha ingenerato sul punto la più totale confusione, lasciando intendere che la conversione ed il conseguente troncamento debbano essere effettuati sulla sanzione irrogata e non su quella prevista in astratto.
Se avesse ragione il Ministero avverrebbe questo paradosso: i giudici, le Autorità amministrative e gli operatori di Polizia dovrebbero continuare a ragionare in Lire, salvo effettuare le conversioni al momento di riscuotere.
In sintesi: la conversione ed il “troncamento” riguardano le sanzioni pecuniarie comminate (minacciate in astratto), ma nulla vieta che le sanzioni irrogate in concreto, ed il PMR (pagamento in misura ridotta) corrispondano ad una somma in Euro con decimali.

Autorità: Regione (5) (18)

(5)   L’art. 118, 2° comma della Costituzione (come modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce che i Comuni, le Province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Può quindi avvenire che in determinate materie di competenza della regione, il rapporto debba essere inviato al Comune o alla Provincia, cui la legge regionale abbia conferito la funzione. Può anche accadere che in una regione la funzione venga conferita al Comune, in una diversa regione la medesima funzione venga conferita alla Provincia ed in una regione ancora diversa non venga affatto conferita.
L’agente che accerta una violazione di competenza della regione, dovrebbe perciò verificare se, in quella materia e in quella regione, vi sia stato conferimento di funzioni ed in caso affermativo, a quale ente sia stata attribuita la competenza.

(18)   Competenza ad applicare le sanzioni amministrative. «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi (politici - Ndr) di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54 (art. 107/5° co. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 692 del 12 giugno 2001, si è pertanto già espresso nel senso che la competenza ad infliggere le sanzioni amministrative in materia di commercio, previste dagli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998, spetta ai dirigenti e non al sindaco.