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Vendita di biglietti di lotterie

Vendere, sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Am-ministrazione autonoma monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipare a tali operazioni mediante raccolta di prenotazioni di giocate, e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 

(art. 4/1° L.13 dicembre 1989, n. 401)

Si applicano le sanzioni previste in caso di giochi o concorsi che la legge riserva allo Stato

Autorità: Procura