Effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione
(art. 124/2 R.D.L. 1933/38) (76)
(76) La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4 dell’art. 19 della legge 449/97
Sanz. amm.va da € 2.065,00 a € 10.329,00
P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38)
Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli
Competenza esclusiva della G. di F. (69). La sanzione è ridotta del 50 per cento se la comunicazione è stata inviata dopo l’inizio del concorso, ma prima che siano state contestate eventuali violazioni
(69) L’art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 attribuisce competenza esclusiva alla Guardia di Finanza per l’accertamento di violazioni finanziarie punite con sanzione amministrativa. Infatti «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli uffici e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi». Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del corpo della Guardia di Finanza. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.