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Lotto clandestino

Annunziare al pubblico le operazioni di lotto clandestino o di lotteria o di sorte previste dall’art. 113, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli o i biglietti 

(art. 115, .D.L. 1933/38)

Sanz. amm.va da € 46,00 a € 464,00

P.M.R.: entro 60 gg. € 92,00

Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli oppure Comune (172)

(172) I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, (art. 14, comma 5 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430)

Tranne che per le manifestazioni a carattere locale, sussiste la competenza esclusiva della G. di F. (69)

(69) L’art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 attribuisce competenza esclusiva alla Guardia di Finanza per l’accertamento di violazioni finanziarie punite con sanzione amministrativa. Infatti «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli uffici e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi». Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del corpo della Guardia di Finanza. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.