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Frode informatica

(art. 640-ter C.P.)

Reclusione e multa

Procedibilità: a querela (d’ufficio vedi nota)
Arresto: non consentito (facoltativo 2° comma e 3° comma)
Fermo: non consentito

Autorità: Procura

Si procede d’ufficio quando ricorrano taluna delle circostanze di cui ai co. 2 e 3 o taluna delle circostanze previste dall’art. 61, co. 1, n. 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e n. 7 o le previsioni contenute nell’art. 649-bis C.P. 

Art. 61 C.P.– Circostanze aggravanti comuni. – Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1) l’avere agito per motivi abbietti e futili;


2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;


3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;


4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;


5) l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 

6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;


7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 

8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 


9) l‘aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;


10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio; 

11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.

Art. 649-bisC.P. “Casi di procedibilità d’ufficio”

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficioqualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.