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Operazioni non consentite

Esercitare operazioni che nelle forme o nei modi abbiano per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica 

(art. 116 R.D.L. 1933/38)

Sanz. amm.va da € 258,00 a € 1.549,00

P.M.R.: entro 60 gg. € 516,00

Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli

Competenza esclusiva della G. di F. (69)

(69) L’art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 attribuisce competenza esclusiva alla Guardia di Finanza per l’accertamento di violazioni finanziarie punite con sanzione amministrativa. Infatti «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli uffici e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi». Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del corpo della Guardia di Finanza. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.