Inosservanza delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione ad esercitare lotterie, tombole o pesche di beneficenza
(art. 112 R.D.L. 1933/38)
Sanz. amm.va da € 77,00 a € 309,00
P.M.R.: entro 60 gg. € 103,00 (4)
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l’operazione di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51 del D.Lgs. 25 giugno 1998, n. 213). Si tratta di un’operazione di conversione e «troncamento» dei decimali che deve essere effettuata, una volta per tutte, sulle sanzioni edittali previste in astratto dalle norme. La sanzione edittale espressa in Euro costituirà poi la base per l’applicazione della sanzione nel caso concreto.
Apparentemente è tutto chiaro, senonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la pubblicazione «Linee guida per il passaggio definitivo all’euro delle Amministrazioni Pubbliche» ha ingenerato sul punto la più totale confusione, lasciando intendere che la conversione ed il conseguente troncamento debbano essere effettuati sulla sanzione irrogata e non su quella prevista in astratto.
Se avesse ragione il Ministero avverrebbe questo paradosso: i giudici, le Autorità amministrative e gli operatori di Polizia dovrebbero continuare a ragionare in Lire, salvo effettuare le conversioni al momento di riscuotere.
In sintesi: la conversione ed il “troncamento” riguardano le sanzioni pecuniarie comminate (minacciate in astratto), ma nulla vieta che le sanzioni irrogate in concreto, ed il PMR (pagamento in misura ridotta) corrispondano ad una somma in Euro con decimali.
Autorità: Uff. territ. Ag. Dogane e Monopoli
Competenza esclusiva della G. di F. (69)
(69) L’art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 attribuisce competenza esclusiva alla Guardia di Finanza per l’accertamento di violazioni finanziarie punite con sanzione amministrativa. Infatti «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli uffici e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi». Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del corpo della Guardia di Finanza. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.