Porto, in una riunione pubblica, di strumenti riproducenti armi o puntatori laser di classe pari o superiore a 3b
(art. 4/5^ L. 110/1975)
Arresto da 6 a 18 mesi e ammenda da € 2.000,00 a € 20.000,00
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo (art. 6 D.L. 122/1993)
Fermo: non consentito
Autorità: Procura
Art. 5 comma 4 L. 110/1975. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guierra e comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa alla persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna. Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Circa il divieto di porto, non è chiaro se esso riguardi tutti detti strumenti, oppure gli strumenti trasformabili, oppure gli strumenti realizzati in metallo. Occorre che si formi giurisprudenza.