Offrire la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico
(art. 18 legge 2 agosto 1982, n. 528)
Ammenda da € 51,00 a € 516,00
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Competenza: Giudice di pace
Autorità: Procura
La pena è raddoppiata se l’oggetto della riffa è di valore rilevante o se l’offerta è clandestina. La pena è aumentata di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione