Esercitare, senza licenza del comune, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili
(art. 86 T.U.L.P.S.)
Sanz. amm. da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1° T.U.L.P.S.)
P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00
Autorità: Prefetto (art. 17 quinquies T.U.L.P.S.)
Per i bar, ristoranti, caffè ecc. vige invece la L. 287/91 (22)
(22) Art. 17-ter T.U.L.P. S. (come modif. con legge 29 marzo 2001, n. 185) - 1. Quando è accertata una violazione prevista dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione. Non si dà comunque luogo nell’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall’art. 100, la cessazione dell’attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater. - 1. Per le violazioni previste dall’art. 17-bis e dall’art. 221-bis consistenti nell’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell’ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell’esecuzione della sanzione accessoria, si computa l’eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell’art. 17-ter.